Il testimone è sicuramente lo “strumento” più importante del processo penale poiché rappresenta il mezzo attraverso il quale le parti (difesa e accusa ed eventuale parte civile) possono ricostruire per il giudice l’accadimento dei fatti.
L’importanza del testimone nel processo penale è il prodotto diretto del nostro processo a carattere accusatorio ove il Giudice è terzo rispetto alle parti e giudica alla luce della ricostruzione dei fatti ad esso rappresentata dalle parti stesse (a differenza, quindi, del processo inquisitorio ove il Giudice è informato già prima del processo degli elementi a carico dell’imputato).
Ogni cittadino può essere citato quale testimone in un processo penale e nel momento in cui il Giudice autorizza le parti alla citazione, il chiamato ha il dovere giuridico e morale di presentarsi per rendere la sua testimonianza e di riferire solo ed esclusivamente il vero (…consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza… recita il “giuramento” che il testimone dovrà leggere davanti al Giudice prima di iniziare la sua deposizione).
Tale dovere è naturalmente cogente e deve essere rispettato qualsiasi sia la parte che ha citato il teste. Egli, infatti, non è tenuto in alcun modo a “soddisfare” le aspettative della parte che lo ha citato ma si deve limitare a rispondere alle domande delle pari e del Giudice riferendo, appunto, la verità.
Nel caso in cui vi siano elementi per sospettare che il teste stia mentendo, lo stesso potrà essere indagato per falsa testimonianza. In nessun caso, tuttavia, è possibile procedere all’arresto del testimone nel corso della sua deposizione (tale regola è stata introdotta nel nostro codice di procedura penale onde evitare che la minaccia di arresto in udienza potesse rappresentare una pressione a che il testimone si allineasse alla posizione…..di colui che aveva il potere di arrestarlo “seduta stante”!).
Se citato, tramite un atto che si chiama “citazione testi” (che viene effettuata da parte dei difensori con raccomandata e da parte del Pubblico Ministero tramite ufficiale giudiziario), il testimone, dunque, ha l’obbligo di presentarsi (all’ora, nel giorno e nel luogo indicati nella citazione) avanti al Giudice e di dire la verità.
Se non si presenta senza addurre e documentare un impedimento legittimo (ad esempio di salute), è sanzionato (con una pena pecuniaria) e può essere costretto a comparire al processo accompagnato dalle Forze dell’Ordine (è il Giudice che dispone il c.d. accompagnamento coattivo).
Il codice di procedura penale prevede diverse situazioni in cui vi è incompatibilità a testimoniare rispetto ad un determinato procedimento penale.
I soggetti che non possono ricoprire il ruolo di testimone in un dato processo sono:
• Naturalmente l’imputato non può essere chiamato quale teste e lo stesso potrà essere esaminato dalle parti ma non “giurerà” e non avrà l’obbligo di dire la verità. Il nostro ordinamento ha fatto una scelta molto pragmatica e bilanciata: qualsiasi uomo se chiamato a testimoniare su una propria condotta sarebbe incline a riferire fatti a sé (perlomeno) non pesantemente pregiudizievoli e, quindi, la minaccia di una sanzione penale non sarebbe idonea ad evitare il mendacio del teste/imputato;
• Vi sono poi soggetti che, a vario titolo, sono parti nel procedimento penale e la disposizione che li rende incompatibili con l’ufficio di testimone mira essenzialmente ad evitare che si trovino costretti da una sanzione penale a riferire circostanze effettivamente verificatesi ma che rischiano di compromettere la loro posizione. Si tratta ad esempio del caso dei coimputati nel medesimo procedimento penale o quelli imputati in un procedimento penale connesso (salvo che sia già stata emessa nei loro confronti una sentenza irrevocabile);
• Non possono essere chiamati a testimoniare (e quindi non avranno l’obbligo di dire la verità) il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ovvero quei soggetti che per la loro posizione sono chiamati a farsi carico delle conseguenze economiche del commesso reato;
• Ragioni di opportunità e di terzietà ispirano invece la regola che sancisce l’incompatibilità con l’ufficio testimoniale di quei soggetti che hanno svolto nel medesimo procedimento le funzioni di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario (cancelliere, segretario con funzioni “serventi” rispetto al compimento di atti dell’autorità giudiziaria, es. redigere verbali). Incompatibile è anche il difensore -precedente rispetto a quello che assiste il soggetto nel corso del processo penale ovviamente – che abbia svolto attività di investigazione difensiva.
I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati ad assumere l’ufficio di testimone. La legge prevede questa eccezione in virtù del fatto che il teste potrebbe trovarsi nell’ insuperabile e difficilissima situazione di dover scegliere tra il dover dire la verità o nuocere al proprio congiunto.
Quindi, il teste – una volta citato – verrà avvertito della possibilità di astenersi e potrà scegliere se rendere la testimonianza e dire il vero oppure evitare del tutto di testimoniare.
I prossimi congiunti dell’imputato hanno, invece, l’obbligo di testimoniare senza possibilità di astenersi quando abbiano presentato denuncia, querela o istanza (e, quindi, abbiano loro “attivato” il procedimento penale in danno del proprio congiunto) ovvero quando essi stessi o un loro prossimo congiunto siano persona offesa dal reato per cui si procede.
È il giudice che avverte queste persone della facoltà di astenersi dal deporre.
Bisogna precisare che la persona offesa da reato può sempre ricoprire la veste di testimone sebbene, evidentemente, essendo “parte in causa” potrebbe essere animato da una sentimento più forte di rivalsa nei confronti dell’imputato e desideri la sua punizione in misura anche ulteriore rispetto al “semplice” accertamnento dell verità.
Naturalmente, la persona offesa/teste ha il dovere di riferire il vero e se non lo farà ne patirà le conseguenze penali come qualsiasi altro teste e, inoltre, la sua deposizione dovrà essere attentamente valutata dal Giudice (con maggiore cura, quindi, rispetto a quella di un teste “neutro”) preso atto della sua delicata poszione preso atto del suo confliggente interesse di parte lesa.
Vi sono poi soggetti – tassativamente indicati dalla legge detti professionisti qualificati – che hanno il potere-dovere di non rispondere a determinate domande nei casi in cui la risposta comporti una violazione dell’obbligo del segreto professionale.
Si tratta di quei soggetti che rivestono determinate qualifiche di tipo privatistico: ministri di culto, avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, notai, medici, farmacisti, ostetriche e in generale le persone esercenti professioni sanitarie, nonché, in virtù di estensioni operate da leggi successive, consulenti del lavoro, dipendenti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, assistenti sociali iscritti all’albo professionale.
Riguardo alle modalità con cui si svolge l’assunzione della prova testimoniale, mai possono essere utilizzati metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti (e questo vale anche per coloro che sono chiamati in fase di indagini quale persone informate sui fatti e devono riferire alla Polizia Giudiziaria). Un esempio di metodo che influisce sulla libertà di autodeterminazione è la tortura, che incide sulla facoltà di reagire liberamente agli stimoli (si pensi alla tortura fisica dell’Inquisizione ma anche ad “interrogatori” della Polizia Giudiziaria protratti per ore e ore quando la persona chiamata è in uno stato di paura, stress e stanchezza). Tra gli strumenti che tengono ad alterare la capacità di ricordare i fatti si pensi alla narcoanalisi e all’ipnosi. Metodo idoneo ad alterare la capacità di valutare i fatti è ad esempio la c.d. macchina della verità.
Durante l’udienza i testimoni attenderanno all’esterno dell’aula e non potranno assistere alle testimoninaze di coloro che li precedono nè potranno dagli stessi avere immediata conoscenza delle domande formulate e delle risposte date (questo per mantenere integro e senza influenze estreno il bagaglio di conoscenza del singolo teste).