L’Appello è un mezzo di impugnazione ordinario destinato alla nuova analisi della sentenza di primo grado sia riguardo al merito (ovvero la ricostruzione del fatto storico), sia in ordine ad eventuali errori di applicazione ed interpretazione delle norme giuridiche applicabili al caso concreto.
Ha per oggetto la sentenza di primo grado ed è, a sua volta, ricorribile per cassazione.
Decide in appello:
– Il tribunale composto da un solo Giudice (tribunale monocratico) in relazione alle sentenze emesse dal Giudice di pace.
Ciò significa che la parte che intende appellare una decisone del Giudice di pace si rivolgerà al Tribunale monocratico depositando presso lo stesso l’atto di appello.
– La Corte di Appello. E’ un collegio formato da tre Giudici che decide in secondo grado sulle sentenze emesse:
1. dal tribunale monocratico;
2. dal tribunale collegiale (composto da te giudici);
3. dal G.I.P. giudice per le indagini preliminari;
4. dal G.U.P. giudice dell’udienza preliminare.
– La Corte di Assise di Appello. Decide in secondo grado sulle sentenze emesse dalla corte di assise (che decide in primo grado in merito ai reati più gravi previsti dal codice penale) e del G.I.P. se relative a reati rientranti nella competenza per materia della corte di assise.
– Corte di Appello Sezione minori per le sentenze dei giudici minorili.
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La regola generale è che le sentenze sono appellabili.
Tuttavia, bisogna sottolineare che l’appello non è costituzionalmente previsto e, invero, vi sono diversi provvedimenti giurisdizionali che NON sono appellabili:
– le sentenze in tema di competenza e giurisdizione;
– i decreti e le ordinanze di archiviazione (sono provvedimenti che non diventano mai irrevocabili e possono essere contraddetti e sostituiti dalla riapertura delle indagini);
– le sentenze relative a reati puniti in primo grado o in astratto punibili a seguito dell’appello con la sola pena dell’ammenda (ovvero pecuniaria);
– le sentenze di proscioglimento quando per le stesse il giudice dell’appello può solo applicare la pena dell’ammenda (da sola o in alternativa a quella detentiva);
– le sentenze predibattimentali di proscioglimento pronunciate nella fase preliminare del dibattimento (il Giudice ha l’obbligo – se le dovesse ravvisare – di dichiararle immediatamente);
– le sentenze di proscioglimento con formula assolutamente liberatoria anche in relazione a reati punibili con la pena detentiva. In questo caso, ovviamente, il divieto vige per il solo imputato che non avrebbe alcun interesse (giuridico) a vedersi accolto l’appello posto che è già stato ritenuto del tutto estraneo ai fatti contestatigli con la sentenza di primo grado. Sarà il PM ad avere interesse e diritto ad impugnare il provvedimento del Giudice che ha contraddetto l’ipotesi accusatoria;
– le sentenze di patteggiamento.
La decisione del Giudice dell’Appello. Natura e caratteristiche della sentenza di secondo grado.
Il Giudice dell’appello – una volta che l’impugnazione è ritenuta ammissibile – deciderà sui punti ed ai capi della sentenza indicati come erronei dalla parte che ha impugnato la sentenza di primo grado.
In altre parole, il Giudice di secondo grado limiterà la sua analisi e la sua pronuncia a quegli aspetti della sentenza che sono stati indicati dalla parte come non corretti ed in relazione ai quali la stessa ha illustrato i motivi per i quali vengono ritenuti non legittimi e bisognosi di essere corretti grazie all’intervento del Giudice del gravame (dell’appello, appunto).
La conoscenza e l’intervento del Giudice, quindi, si estende ai soli motivi dedotti dalla parte e non può investire parti della sentenza che non sono state puntualmente censurate dall’appellante (si realizza l’effetto devolutivo dell’impugnazione. V. in questa stessa categoria del sito nella trattazione generale delle impugnazioni).
Diversi gli esiti possibili dell’appello a seconda di quale è la parte che ha impugnato:
– se ad appellare è il PM, il Giudice dell’appello può riformare la sentenza peggiorandola per l’imputato (può aumentare la pena, può condannare dopo un’assoluzione, revocare benefici concessi, adottare una formula di proscioglimento meno vantaggiosa etc);
– se ad appellare è il solo imputato, il Giudice dell’appello NON può peggiorare l’esito della sentenza di primo grado. Sia in tema di colpevolezza sia in tema di gravità della sanzione irrogata all’esito del primo grado;
– se ad appellare sono sia il PM che l’imputato, il Giudice potrà peggiorare o migliorare la sentenza di primo grado ma sempre nei limiti imposti dall’ ampiezza dei motivi di appello dedotti dalle parti.
– nel caso in cui siano appellate le disposizioni civili della sentenza (come, ad esempio, la quantificazione del risarcimento del danno), il Giudice ha naturalmente il potere di disporre in merito. Intervento che si verifica anche quando è solo il PM ad appellare a seguito di proscioglimento dell’imputato: in questo caso – anche se il PM ha impugnato e non la parte civile – il Giudice dell’appello dispone anche in relazione ai capi civili della sentenza
Solo in alcuni casi il Giudice dell’appello può decidere svincolandosi dall’iniziativa e dalle richieste delle parti.
Il Giudice dell’appello, invero, se lo ritiene potrà disporre anche di ufficio (ovvero a prescindere dalle richieste delle parti) in tema di:
– sospensione condizionale della pena;
– non menzione della condanna (ovvero non indicazione nel casellario giudiziario. La c.d. “fedina penale”);
– potrà riconoscere circostanze attenuanti generiche (riducendo la pena);
– il Giudice potrà inoltre effettuare un nuovo bilancio tra circostanze attenuanti ed aggravanti ma solo come conseguenza del riconoscimento di nuove attenuanti.
L’Appello si conclude con una sentenza che può confermare, annullare o annullare con rinvio la sentenza di primo grado.
Le disposizioni civili (ad esempio in merito all’entità del risarcimento) sono immediatamente esecutive (ovvero anche prima della decisione nell’eventuale giudizio avanti alla Corte di Cassazione) così come lo sono quelle in favore del (supposto) reo.
In caso di annullamento con rinvio, la sentenza di primo grado è annullata ed il processo retrocede al giudice di primo grado (diverso fisicamente da quello che decise precedentemente) affinché sia celebrato nuovamente il primo grado.
La tendenza, in ogni caso, è quella di evitare un annullamento che travolga tutta la sentenza di primo grado quando la nullità può essere limitata ad una parte della decisione della stessa.