Il Decreto Legislativo n. 231 del 18 giugno 2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ance prive di personalità giuridica”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico la responsabilità penale delle persone giuridiche.
Con tale decreto le società, gli enti e le associazioni (anche se prive di personalità giuridica) potranno essere direttamente chiamate a rispondere penalmente dei reati commessi dai propri dipendenti e rischiare di essere condannate al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie e non solo.
Onde evitare che le conseguenze delle condotte illecite dei dipendenti possano influire sull’assetto sociale, il Legislatore ha previsto che la Società (o l’ente) possa dotarsi di specifici modelli di organizzazione e di un organismo di vigilanza.
E’, pertanto, garantita assistenza legale in tutte le ipotesi di responsabilità penale delle persone giuridiche ed assistenza legale da attuare per tutelare il patrimonio sociale.
in modo particolare è garantita assistenza in tutti i casi di
– Indebita percezione di erogazioni;
– Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
– Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
– Concussione e corruzione;
– Falsità in monete;
– Reati societari;
– Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
– Delitti contro la personalità individuale;
– Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
– Abusi di mercato;
– Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche;
– Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita;
– Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
– Delitti di associazione mafiosa ed assimilati;
– Delitti contro l’industria e il commercio;
– Reati transnazionali;
– Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
– Reati ambientali