La condotta di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. è configurabile solo quando il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi di violenza cui il minore assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.
Con tale statuizione, la VI sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 31929/2024) è tornata ad affrontare il tema della configurazione della c.d. violenza assistita.
Non è sufficiente, scrive sempre la Cassazione, la mera presenza del minore ad un singolo episodio di violenza, essendo necessario che gli atti vessatori si caratterizzino per una certa abitualità e gravità, idonea a incidere sull’equilibrio psicofisico del soggetto debole. Ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 572 c.p., il giudice deve quindi accertare concretamente la sussistenza di tali requisiti, non potendosi ritenere integrata l’aggravante per la mera presenza occasionale del minore durante uno dei singoli episodi di maltrattamento.
La valutazione della condotta deve essere effettuata in un’ottica di offensività in concreto e di proporzionalità della pena, in modo da evitare che condotte di lieve entità, pur commesse in presenza di un minore, possano comportare un sensibile inasprimento sanzionatorio non giustificato dalla reale portata lesiva del fatto.