STALKING E SCUOLA: IL BULLISMO PUÒ DIVENTARE UN REATO?


Un recente caso ad Ancona ha riacceso il dibattito sul confine tra bullismo e stalking.

Cinque ragazzi hanno vessato un compagno con minacce e insulti, anche via cellulare, tanto da essere ammoniti dal Questore. La legge n. 70/2024, in vigore dal 14 giugno, ha introdotto, infatti, misure più incisive per prevenire e contrastare questi fenomeni, con interventi rieducativi anche per minori non imputabili.

Quando il bullismo diventa stalking? La Cassazione ha ribadito più volte che atti persecutori in ambito scolastico possono configurare il reato di stalking (art. 612-bis c.p.), punibile fino a sei anni e sei mesi di reclusione, soprattutto quando la condotta vessatoria è reiterata e altera significativamente la vita della vittima. Tra le sentenze della Cassazione più rilevanti, la n. 21006/2024 ha chiarito che il reato di atti persecutori non può essere riqualificato come semplice molestia se la vittima subisce un grave cambiamento nelle proprie abitudini quotidiane, mentre la n. 43384/2023 ha confermato che lo stalking può manifestarsi anche attraverso molestie indirette, come messaggi inviati a terzi qualificati per intimidire la vittima.

La Cassazione riconosce che anche l’ambiente scolastico può essere teatro di stalking e che la protezione della vittima non deve limitarsi alla sfera familiare o lavorativa. La Corte sottolinea la responsabilità delle istituzioni scolastiche, che hanno l’obbligo di prevenire e contrastare comportamenti vessatori tra studenti, garantendo un ambiente sicuro.

In occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo (07 febbraio), la Polizia di Stato ha ricordato che è possibile richiedere l’ammonimento del Questore e segnalare tali condotte tramite YouPol, un’app che permette di farlo in modo anonimo per episodi di spaccio, bullismo e violenza domestica. La nota del Ministero dell’Istruzione n. 121 del 20 gennaio 2025 impone agli istituti di adottare un codice interno contro il bullismo e il cyberbullismo e di nominare un referente incaricato del monitoraggio.

Oltre alle sanzioni penali, la legge n. 150/2024 introduce nuove misure disciplinari per gli studenti, con sospensioni fino a due giorni accompagnate da misure educative alternative, allontanamenti tra tre e quindici giorni con percorsi di rieducazione e obbligo di riflessione e partecipazione attiva alla comunità scolastica dopo il rientro.

Anche i minori dai 14 anni in su rispondono penalmente dei reati commessi e possono subire le stesse pene degli adulti, con competenza del Tribunale per i Minorenni. Tuttavia, le conseguenze economiche delle loro azioni ricadono sui genitori, chiamati a risarcire i danni causati dalla condotta del figlio. I minori sotto i 14 anni non sono imputabili, ma i loro genitori restano comunque obbligati a rispondere economicamente, come previsto dall’art. 2048 c.c.

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