Il principio di competenza nel Codice Rosso


Con l’introduzione del Codice Rosso si è avuto, tra le varie modifiche, un cambio di competenza in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia che, se prima venivano giudicati dal Tribunale in Composizione Monocratica, oggi, a seguito della Legge 69/2019, sono di competenza del Tribunale Collegiale.
Il problema in ordine alla competenza è però collegato al principio del tempus regit actum e tale questione è stata affrontato dal nostro studio proprio recentemente.
Vi riportiamo, pertanto, il caso in questione.

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LA VICENDA:
Il nostro assistito è imputato per il reato di cui all’art. 572 c.p., con l’aggravante di aver commesso il fatto a danno ed alla presenza del figlio minore (ai sensi dell’art. 61 n. 11-quinquies c.p.), dal gennaio 2017 al 09.02.2019.
A seguito del capo di imputazione, l’ufficio di Procura provvedeva a notificare avviso ex art. 415-bis c.p.p., datato 15.4.2019.
Dopo la predetta notifica, il Pubblico Ministero redigeva, in data 22.7.2019 richiesta di rinvio a giudizio a seguito del quale il Giudice dell’Udienza Preliminare, con avviso del 19.02.2020, fissava la prescritta udienza preliminare per il giorno 03.7.2020.
A seguito del regolare svolgimento dell’udienza preliminare, l’imputato veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale Monocratico di Bari, dinanzi al quale, in data 07.10.2020, stante l’assenza di questioni preliminari, venivano ammesse le prove e, dichiarato aperto il dibattimento. Il processo veniva, così, rinviato all’udienza del 31.3.2021 per sentire i primi testi indicati nella lista del Pubblico Ministero.
In quella data, però, il processo non veniva celebrato a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19 e, successivamente, rinviato all’udienza del 16.6.2021 dinanzi ad altro Giudice.
Il “nuovo” Giudice, dato atto del mutamento della figura del giudicante, revocava i provvedimenti emessi dal Giudice precedente e si dichiarava incompetente per materia rimettendo, così, il processo dinanzi a codesto Tribunale Collegiale.
Scrive il Giudice Monocratico nella propria ordinanza che:
“… al momento della emissione del decreto che dispone il giudizio, il reato in questione, ancorché commesso in data antecedente, andava pacificamente attribuito al tribunale in composizione collegiale, in applicazione dell’art. 33 bis c.2 c.p.p.;
considerato che l’art. 33 bis, c. 2, c.p.p., il quale attribuisce a1 tribunale in composizione collegiale “… i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni …”, utilizza la tecnica legislativa del rinvio, il quale, trattandosi di norma processuale, come tale soggetta al principio del tempus regit actum e non all’art. 2 c.p., deve essere riferito alla norma incriminatrice vigente al momento del compimento dell’atto processuale di attribuzione — i.e. il decreto che dispone il giudizio — e non già a quella vigente al momento della commissione del fatto; questa, semmai, rileva nella diversa sede di applicazione dei criteri che regolano la successione delle leggi penali nel tempo previsti dall’art. 2 c.p.;
considerato che tale principio di diritto è stato affermato recentemente anche dalla giurisprudenza di legittimità in un caso molto simile a quello che interessa, ove l’imputazione aveva per oggetto un reato (quello previsto dall’art. 642 c.p.) il quale, al momento della commissione del fatto, richiedeva l’esercizio dell’azione penale tramite emissione di decreto di citazione diretta a giudizio, mentre, al momento del compimento dell’atto processuale, richiedeva l’emissione di decreto che dispone il giudizio, in ragione di una modifica legislativa che ha aggravato la cornice edittale;
al riguardo, si è affermato che “in tema di esercizio dell’azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall’art. 550 cod proc. pen. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni è “fisso” in quanto, stante 1’inderogabiità del principio “tempus regit actum” in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell’esercizio dell’azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all’imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo” (Cass. pen., sez. lI, 12.2.2021 sent. n. 9876);
ritenuto, pertanto, che il reato vada attribuito al tribunale in composizione collegiale, e non al tribunale in composizione monocratica, essendo rilevante, a tal riguardo, la disciplina processuale in vigore al momento del compimento dell’atto processuale, e non la disciplina sostanziale in vigore al momento della commissione del reato, sicché è irrilevante, a fini processuali, che, nel caso di specie, vigesse una cornice edittale più favorevole al momento della commissione del reato”.
In buona sostanza, il Tribunale Monocratico ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale Collegiale, sull’assunto che, a seguito della modifica apportata dalla legge 69/2019, è stata elevata la pena per il reato previsto dell’art. 572 c.p. commesso in presenza, o a danno, di un minore. Pertanto, scrive il Giudice Monocratico, dal punto di vista processuale si deve seguire la nuova riforma, mentre, dal punto di vista sostanziale e sulla base del principio del favor rei, si osserva la disciplina precedente.
Inoltre, a dire del Magistrato Monocratico, il punto focale per individuare il momento del passaggio, sotto il profilo processuale, dalle regole antecedenti la riforma alle nuove, è dato dal decreto che dispone il giudizio, emesso a seguito dell’udienza preliminare tenutasi, come detto, in data 03.7.2020 (e quindi post riforma dettata dal “Codice Rosso”).
Com’è noto, il reato di cui all’art. 572 c.p. è stato oggetto di modifica a seguito della introduzione del c.d. “Codice Rosso” (Legge 69/2019) proclamato in data 25.7.2019 ed entrato in vigore il 09.8.2019. Tale legge, come detto, ha mutato non soltanto l’aspetto sanzionatorio ma, anche, l’aspetto processuale, dando competenza al Tribunale Collegiale nelle ipotesi in cui (comma 2) il reato venga commesso ai danni o alla presenza di un minore. Pertanto, secondo l’assunto del Giudice Monocratico, essendo il decreto che dispone il giudizio datato luglio 2020 deve essere applicato il regime processuale introdotto nell’agosto 2019 dal c.d. “Codice Rosso” secondo le regole del tempus regit actum.
A nostro avviso, però, la competenza era, e doveva restare, del Tribunale Monocratico e ciò si evince chiaramente anche dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione citata dal Giudice Monocratico nella propria ordinanza.
Si legge, infatti, nella sentenza citata che “in tema di esercizio dell’azione penale con citazione diretta a giudizio (e non è il nostro caso ndr), il rinvio previsto dall’art. 550 cod proc. pen. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni è “fisso” in quanto, stante l’inderogabilità del principio “tempus regit actum” in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell’esercizio dell’azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all’imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo” (Cass. pen., sez. lI, 12.2.2021 sent. n. 9876).
È, dunque, il momento dell’esercizio dell’azione penale a regolare l’ambito processuale e tale momento è sancito, nel nostro caso, dalla richiesta di rinvio a giudizio e non dal decreto che dispone il giudizio.
La richiesta di rinvio a giudizio, com’è noto, è l’atto con cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale. Tramite tale atto l’Ufficio di Procura chiede che l’imputato sia chiamato a rispondere del reato descritto nel capo d’imputazione.
Nel caso di specie, la richiesta di rinvio a giudizio, a firma del Pubblico Ministero, è datata 22 luglio 2019 (quindi ampiamente ante riforma “Codice Rosso”). A nulla vale, pertanto, il riferimento, fatto dal Giudice Monocratico, al Decreto che dispone il Giudizio. Tale atto, infatti, altro non è che la diretta conseguenza dell’azione penale già esercitata dal Pubblico Ministero. È, infatti, l’ufficio del Pubblico Ministero a detenere il “potere” di esercitare l’azione penale e non certo il Giudice per l’Udienza Preliminare chiamato a valutare i presupposti della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura.
Pertanto, secondo il già richiamato principio del “tempus regit actum”, resta in vigore l’aspetto processuale contemplato dalla precedente normativa lasciando così, al Tribunale Monocratico, la competenza di decidere sul reato che ci interessa.
Vi è però un ulteriore elemento da considerare.
Il reato per il quale si procede prevede l’invio dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p.
L’art. 50 del codice di rito precisa che il Pubblico Ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. Tale volontà è, pertanto, manifestata attraverso l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. con il quale il Pubblico Ministero rende nota la propria posizione sulla notizia di reato dichiarando, così, la propria intenzione di non voler richiedere l’archiviazione ma, invece, agire nei confronti dell’indagato.
È pertanto ravvisabile già nell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. l’intenzione di esercitare l’azione penale che, nel nostro caso, è datato 15.4.2019, molto prima della riforma introdotta dal c.d. “Codice Rosso”.
È, pertanto, palese che la competenza debba restare del Giudice Monocratico essendo incompetente, secondo il principio del tempus regit actum, il Tribunale Collegiale.
Pertanto l’unica competenza per materia possibile è quella del Tribunale Monocratico e si concludeva per la trasmissione degli atti al Tribunale Monocratico.

Il Tribunale Collegiale, accogliendo in parte la richiesta, trametteva gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE:
La Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza 24007 del 2022, condividendo la nostra tesi, restituiva gli atti al Tribunale Monocratico dichiarandolo competente a decidere in materia.
Riportiamo uno stralcio della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione:

occorre avere riguardo alla data della richiesta di rinvio a giudizio formulata a carico del …… (22 luglio 2019, antecedente alla modifica legislativa operata con la legge n. 69 del 2019, entrata in vigore il 9.8.2019) e non già a quella del decreto che ha disposto il giudizio (3.7.2020), come ritenuto dal Tribunale monocratico. Conseguentemente, poiché il reato per cui si procede, commesso dal gennaio 2017 al 9.2.2019, non è punito con pena superiore nel massimo a dieci anni, la competenza a decidere è del Tribunale di Bari in composizione monocratica, al quale vanno trasmessi gli atti.

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