Reato di tortura. Cosa dice la nuova legge


Viene introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura, recependo così le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984.

Quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento che ha generato non poche polemiche tra le forze politiche e l’opinione pubblica, anche sulla scia di alcuni gravi episodi di cronaca?

Tortura: il nuovo art. 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chi “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa…, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.
La fattispecie è aggravata – da 5 a 12 anni di reclusione – se i fatti di cui sopra “sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.
Restano fuori dall’area della punibilità le “sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.
Ulteriori aggravanti sono previste quando dai fatti sopra descritti derivino:
– una lesione personale: la pena è aumentata fino a 1/3;
– una lesione personale grave: aumento di 1/3;
– una lesione personale gravissima: aumento della metà;
– la morte quale conseguenza non voluta: 30 anni di reclusione;
– la morte quale conseguenza voluta: ergastolo

Reato di tortura

Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter): si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio “il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso“.

Modifica all’art. 191 c.p.p. in tema di prove illegittimamente acquisite: il nuovo comma 2-bis stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.