Esistono diverse varianti dello stalking e la Cassazione definisce una nuova figura quello dello stalking condominiale.
In questi ambienti “domestici” le ipotesi di disturbo sono sempre più numerose. La casistica è infatti molto varia: si va dal pedinamento nei confronti di un condomino, all’apertura della posta personale, al gettito sul suo balcone di polvere, cicche di sigarette o molliche, con l’intenzione di farlo sempre nell’ambito di un disegno persecutorio unitario e premeditato.
A consacrare l’esistenza del cosiddetto reato di stalking condominiale è stata la Cassazione con la Sentenza n. 26878 del 30 giugno 2016 (ma in passato c’è stata anche la sentenza 26.09.2013 n° 3993 che lo ha definito). Tale reato permanente, si verifica se un condomino <<perseguita e molesta i vicini di casa con atti persecutori reiterati>>. La vicenda giudiziaria da cui trae origine tale recente decisione ha avuto come protagonista un cittadino romano che esasperato dal proprio vicino decide di querelarlo più volte. Le varie querele erano fondate da una “reale esasperazione” provocata dai comportamenti del condomino che avevano costretto la vittima ad assentarsi dal lavoro, nonchè ad assumere sonniferi e tranquillanti. Di qui la condanna della custodia in carcere nei confronti dell’imputato per il delitto ex articolo 612 bis c.p.
Quando scatta lo stalking condominale?
La Corte di Cassazione con la sentenza sopracitata ha statuito che sussiste lo stalking se le azioni persecutorie causano nella vittima <<grave e perdurante stato di ansia o di paura tale da comprometterne il normale svolgimento di azioni quotidiane un fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio parente o congiunto un cambiamento delle proprie abitudini di vita>>.
E’ irrilevante quindi il numero di condotte poste in essere, ciò che rileva è la gravità del comportamento che deve essere tale da costringere il vicino a cambiare radicalmente ed irreversibilmente le sue abitudini di vita. Anche due soli episodi bastano se lo stalker si pone in una posizione di immotivata e ingiustificata predominanza tale da voler danneggiare la vittima esasperandola in modo grave, fino a cagionarle un danno.
Lo stalking condominiale può scattare anche quando non c’è reiterazione, ma sistematicità, essendo necessario quindi la presenza di un intento persecutorio che si concretizza in un disturbo. Viceversa qualora si tratti di episodi solo occasionali non ci si trova ancora di fronte allo stalking condominiale, ma ciò non toglie che potrebbero sussistere altri tipi di reato, come ad esempio il reato di getto pericoloso di cose quando il condomino getta nel piano di sotto rifiuti, cicche di sigarette o altre sostanza liquide o solide però in modo occasionale.
Come difendersi dal reato di stalking (anche condominiale)?
Gli Ermellini hanno quindi passato in rassegna le possibili soluzione per far cessare il comportamento persecutorio e molesto dello stalker che possono consistere in
- una segnalazione al Questore cui segue un’ammonizione. In tali ipotesi il questore deve valutare la fondatezza dell’istanza anche se non è necessaria che venga acquisita la prova del fatto penalmente rilevante;
- una normale denuncia presso i Carabinieri o la Procura della Repubblica;
- ci si può rivolgere al giudice anche affinché emetta gli ordini di protezione come l’allontanamento dalla casa familiare nel caso dello stalking perpetrato da uno dei coniugi verso l’altro o nei confronti dei figli.
Nel casi più gravi può scattare sia la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi generalmente frequentati dai prossimi congiunti e dalla persona offesa sia la misura degli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere.