Spesso mi hanno chiesto se fosse giusto, o possibile, il sequestro di un blog. Vediamo questa recente Sentenza della Cassazione.
Con la sentenza n. 12536 del 24 marzo 2016 la V sez. penale della Corte di Cassazione si aggiunge un nuovo tassello nel grande mosaico dei provvedimenti giurisdizionali che intervengono a regolare il fenomeno Internet in mancanza di precise disposizioni di carattere normativo.
Nel caso di specie, il ricorrente, imputato del reato di cui all’art. 595 co. 1 e 3 c.p.. commesso ai danni di un terzo per aver pubblicato sul suo blog scritti dal contenuto fortemente offensivo e denigratorio, contesta un’ordinanza del Tribunale di Parma di rigetto della richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro emesso dallo stesso Tribunale avente ad oggetto l’inteso sito internet.
La pronuncia della Corte si segnala in quanto ribadisce importanti principi di carattere sostanziale già affermati dalle Sezioni Unite. Innanzitutto viene sancito che <<in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la sola testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa. Mentre, in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa (Sez. Un. Cass. n. 31022 del 29/01/2015 – dep. 17/07/2015)>>.
Difatti il concetto di stampa definisce il prodotto editoriale sulla base di un requisito ontologico (struttura) e di un requisito teleologico (scopi della pubblicazione). La struttura è costituita dalla “testata“, che è l’elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile), mentre la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell’analisi critica di notizie legate all’attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione. In questo quadro, hanno osservato le Sezioni unite, <<la previsione dell’obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non è un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso, ma è funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, sono ineludibili>>.
<<Nel caso di specie>>, sostiene la Suprema Corte, <<l’ordinanza impugnata ha rilevato che il sito non risulta registrato come organo di stampa, non presenta alcuna testata o una periodicità regolare nelle emissioni. Si tratta, invece, di un blog, nel quale è assente qualsiasi riferimento a un direttore responsabile, le pubblicazione si susseguono con cadenza del tutto irregolare (a volte anche a distanza di anni), svariati scritti consentono interventi dei lettori in replica o a commento. A nulla vale il riferimento da parte del ricorrente al riconoscimento sostanziale dell’attività informativa e giornalistica ed alle diverse sezioni e tipologie di contenuti del sito web, nonché, con il motivo aggiunto, all’iscrizione dello stesso ricorrente all’ordine dei giornalisti: i rilievi, difatti, non inficiano le conclusioni del giudice del riesame in ordine alla carenza, nel sito in questione, dei requisiti, così come precedentemente delineati necessari a definire una testata giornalistica telematica>>.
Con il provvedimento in esame la Suprema Corte coglie l’occasione, anche, per ribadire un altro importante principio in tema di sequestro preventivo di siti web.
Difatti, come già affermato dalle Sezioni Unite, in tema di sequestro preventivo, <<l’autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo anche di un intero sito web>> (Cfr. SS. UU. Cass. n. 31022 del 29/01/2015 – dep. 17/07/2015).
Del resto, nel caso in questione, l’ordinanza impugnata ha dato conto dell’ impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari sulla base della valutazione della complessiva vicenda e, segnatamente, dell’inadeguatezza di cui hanno dato prova i precedenti sequestri parziali del sito in questione.