Legittima difesa: la Cassazione fa il punto


La legittima difesa (disciplinata dall’art. 52 del codice penale), è una forma di “autotutela” che l’ordinamento giuridico italiano consente nel caso in cui insorga un pericolo imminente (per sé o per altri) da cui è necessario difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Con tale previsione normativa il legislatore ha voluto tenere conto di un’esigenza naturale legata all’istinto di reagire quando si viene aggrediti.
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sull’agomento, specificando i limiti per cui una difesa viene considerata legittima. Con la sentenza n. 47177/2015 la Suprema Corte fa il punto della situazione chiarendo i presupposti per l’applicazione della esimente e spiegando che essa è applicabile solo se si agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma non nei casi in cui si agisce per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa.
La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con detta Sentenza, ha così dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo che aveva esploso diversi colpi di pistola ferendo un conoscente (con cui vi erano dei contrasti) e che aveva tentato di giustificarsi affermando che la persona offesa era arrivata da lui a bordo di un’autovettura mostrando intenti aggressivi e che per farlo allontanare avrebbe avuto necessità di sparare dei colpi.
I giudici di Cassazione, attraverso un excursus delle più importanti pronunce relative della legittima difesa, precisano che tale esimente si può applicare solo in presenza di due requisiti: aggressione ingiusta e reazione legittima.
<<La prima – spiega la Corte – deve concretarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità dei pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa>>.
L’elemento dell’attualità dei pericolo costituisce il tratto caratteristico essenziale della difesa legittima, che la distingue, sia dalla mera difesa preventiva, diretta ad evitare esclusivamente le cause dell’azione illecita o dannosa, sia dalla vendetta privata; pertanto, con la locuzione “pericolo attuale” si deve intendere un pericolo presente, in corso o incombente, con esclusione, cioè, del pericolo già esauritosi e di quello ancora da verificarsi.
Non può, invece, ritenersi sufficiente la prefigurazione in via ipotetica e congetturale di un’aggressione futura quando le circostanze di fatto indichino il contrario per l’allontanamento o la fuga di chi viene poi aggredito.
Quanto al profilo putativo dell’esimente in esame, si rende necessario un giudizio ex ante, rapportato alle peculiari circostanze concrete della fattispecie, da condurre secondo il prudente apprezzamento dei giudice di merito che, dice la Corte, <<deve esaminare la situazione specifica per verificare se la stessa fosse tale da far sorgere nel soggetto l’erroneo convincimento di trovarsi in condizioni di fatto che, qualora realmente esistenti, avrebbero escluso l’antigiuridicità della condotta costituente reato, non potendo affidarsi a criteri soggettivi, oppure a stati d’animo turbati dell’agente>>.