Cyber-Terrorismo: istigazione a delinquere

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cyberterrorismLa rete sta ampliando i confini, anche quelli della configurabilità dei reati. Si parla di terrorismo ma esiste il Cyber-terrorismo?
Con la Sentenza n. 47489/2015, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che integra l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 414 c.p. (istigazione a delinquere), aggravato dalla finalità di terrorismo, <<la diffusione, su siti internet di libero accesso, di scritti, redatti in lingua italiana e rivolti ad un pubblico di soggetti radicati sul territorio nazionale, realizzati con stile incisivo e capaci di suscitare interesse e condivisione, che, data per presupposta la esecuzione di atti di terrorismo, esaltino la diffusione e l’espansione, anche con l’uso di armi, di una organizzazione terroristica, presentino personaggi ufficialmente classificati come terroristi nei documenti internazionali e contengano link a siti internet facenti capo all’organizzazione terroristica>>.
Nel caso sottoposto alla attenzione della Corte, il ricorrente era indagato per avere fatto apologia dello Stato Islamico mediante la diffusione sulla rete internet di un documento, denominato “Lo Stato Islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare”.
Dalle indagini era emerso che l’indagato era in contatto con personaggi espulsi dal territorio dello Stato, nonchè con cittadini italiani convertiti all’Islam radicale. Dalla perquisizione eseguita nei suoi confronti era emerso che lo stesso possedeva attrezzatura informatica contenente materiale rilevante dello stesso tipo e, nell’interrogatorio, l’indagato – che ha ammesso di essere l’autore del documento – aveva sostenuto di aver voluto soltanto riportare ciò che il c.d. Stato Islamico diceva di sè e aveva negato di avere aderito al contenuto del messaggio finale del testo, che invitava i Musulmani a supportare il “Califfato Islamico” e ad accorrere in suo aiuto.
La Corte di Cassazione ha ricordato come <<l’apologia possa avere ad oggetto anche un reato associativo e, quindi, anche il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale di cui all’art. 270 bis c.p., cosicchè il pericolo concreto può concernere non solo la commissione di atti di terrorismo, ma anche la partecipazione di taluno ad un’associazione di questo tipo (art. 270 bis c.p., comma 2)>>.
Non può, pertanto, secondo i giudici, essere accolta la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo cui il documento diffuso su internet sollecitava solo un’adesione “ideologica” allo “Stato islamico” e alle sue caratteristiche di “stato sociale”, attento al benessere dei suoi “cittadini”.
Al contrario, lo scritto in questione, ad avviso della Corte, <<presupponeva e accettava la natura combattente e di conquista violenta da parte dell’organizzazione (cioè l’esecuzione di atti di terrorismo), esaltava la sua diffusione ed espansione, anche con l’uso delle armi, distingueva l’umanità tra “un campo di Iman esente da ipocrisia e un campo di miscredenza esente da Iman” e valorizzava “la mappa della futura espansione del Califfato, che in poche parole è l’intero pianeta Terra”; faceva esplicito riferimento alle “molteplici fazioni militari Islamiche” alleate con il Califfo e riportava una frase del Portavoce ufficiale evocativa della conquista (“Vi promettiamo che, con il permesso di Allah, questa sarà la ultima vostra campagna. Verrà annientata e sconfitta come successe con tutte le vostre ultime campagne. Eccetto per cui questa volta saremo noi ad assaltarvi e non ci assalterete mai più. Se non saremo noi a raggiungervi saranno i nostri figli o i nostri nipoti“); ancora, il documento presentava personaggi ufficialmente classificati come terroristi nei documenti internazionali e conteneva diversi link a siti internet facenti capo all’organizzazione terroristica>>.
L’adesione, asserisce inoltre la Suprema Corte, veniva sollecitata con <<stile incisivo e capace di suscitare interesse e condivisione>>
Infine, conclude la Cassazione, in tale contesto <<la natura pubblica dell’apologia è perfettamente integrata dalle modalità di diffusione del documento (peraltro, nel caso concreto, della potenzialità diffusiva della pubblicazione era pienamente consapevole l’indagato, tanto da sollecitarla su altro sito, chiedendo aiuto alla espansione del suo lavoro)>>.