Oggi parliamo di diffamazione a mezzo stampa ma con un appunto particolare.
Riporto una importante sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 febbraio – 12 maggio 2014, n. 10252 (Presidente Chiarini – Relatore Rubino) nella quale viene affrontato non soltanto la questione della narrazione di un fatto di cronaca e come riproporlo all’interno di una notizia ma, anche, il comportamento che un direttore responsabile di una testata giornalistica deve assumere onde evitare di trovarsi coinvolto nella responsabilità penale di cui all’art. 57 c.p.
Bisogna comunque fare attenzione, quando si parla di questa categoria, ad operare una distinzione tra l’essere direttore di una testata giornalistica on-line ed essere direttore di una testata giornalistica cartacea dove, fermo restando l’applicabilità della norma penale sanzionatrice, le maglie della sua applicazione sono un tantino più larghe per i giornale on-line dove, per il modo di lavorare all’interno di una redazione on-line il controllo potrebbe non essere immediato ma successivo (Cfr. Corte di Cassazione che, con la sentenza del 2011 n. 44126).
Vi lascio alla sentenza in esame.
Svolgimento del processo
Nel 1999, l’avv. A.S. evocava in giudizio il giornalista D.F. e il dott. C.F., direttore responsabile della rivista “Avvenimenti”, chiedendone la condanna al risarcimento del danno alla propria reputazione infertogli con la pubblicazione sulla rivista, all’interno dell’articolo titolato “Narcoturchia”, a firma del F., della seguente frase a lui riferita e ritenuta diffamatoria: “Sarà un caso, ma il console onorario di Cipro Turca in Italia è l’avvocato A.S., legale di L.G. e membro della P2 nonché, secondo Trame Atlantiche di S.F., della superloggia Scuntrino di Trapani, punto di congiunzione tra mafia e massoneria internazionale”.
La domanda, respinta in primo grado, veniva accolta dalla Corte d’Appello di Roma che con sentenza n. 2713 del 2007 condannava i due appellati in solido al pagamento di curo 25.000,00 a titolo di danno morale, escludendo la configurabilità della scriminante del diritto di cronaca per difetto del requisito della verità della notizia.
C.F. propone ricorso per la cassazione dell’anzidetta sentenza, articolato in due motivi.
Resiste il S. con controricorso.
Le parti non hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il F. chiede la riforma della sentenza impugnata per intervenuta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema delle scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di cronaca giornalistica (intendendo forse in questo caso critica giornalistica).
Sostiene che erroneamente la corte territoriale abbia fatto riferimento al diritto di cronaca, per non ritenere provato il requisito della verità della notizia nei termini di cui in motivazione mentre avrebbe dovuto richiamare la diversa scriminante del diritto di critica giornalistica, soggetta a differenti condizioni di operatività ed applicabile nel caso di specie.
Critica il punto della sentenza in cui il giudice di appello sostiene che, pur essendo vere le seguenti circostanze riferite nell’articolo in ordine alle attività professionali e personali del S.: essere stato nominato console onorario in Italia di Cipro Turca; essere aderente alla loggia massonica P2 di L.G.; essere legale del G.; essere indicato, in una attendibile pubblicazione, come aderente alla loggia massonica segreta Scuntrino di Trapani sottoposta ad indagini penali quale possibile punto di raccordo tra la mafia e la massoneria internazionale, le notizie riportate avrebbero perso il loro carattere di verità perché inserite in un contesto oggetto dell’articolo – quello delle vicende politico sociali e anche criminali di Cipro Turca – rispetto alle quali l’appellante e le sue attività svolte in Italia dovevano considerarsi estranee e all’interno del quale il riferimento perdeva il carattere di verità per assumere quello di notizia denigratoria.
Il ricorrente assume invece che la costruzione di questi collegamenti logici e delle interpretazioni dei fatti costituisce per un giornalista legittimo esercizio del diritto di critica (come del resto aveva ritenuto il giudice di primo grado, escludendo per questo la responsabilità del giornalista e del direttore della rivista).
Pertanto, la frase incriminata non aveva valenza di notizia, ma costituiva un legittimo apprezzamento critico in ordine alla scelta, da parte del governo cipriota di nominare come proprio console onorario un professionista con determinati precedenti documentati, relativi alla sua vita personale e professionale, suscettibili di un libero apprezzamento sul piano politico e morale.
Sottopone pertanto alla Corte il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se l’esercizio della scriminante del diritto di cronaca e di quello di critica sono soggetti ai medesimi presupposti, ovvero se l’esimente del diritto di critica possa ritenersi correttamente esercitata tutte le volte in cui il giornalista formuli le sue valutazioni e considerazioni sulla base di fatti e circostanze che, come nel caso in commento, sono vere o sono state debitamente riscontrate”.
Superati alcuni pur presenti motivi di inammissibilità, consistenti nel fatto che nel motivo venga genericamente censurata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di scriminante del diritto di cronaca e del diritto di cronaca giornalistica, senza l’indicazione precisa delle norme violate, il motivo va rigettato.
Il quesito, per come è formulato, non censura idoneamente la ratio decidendi, che è quella per cui nella specie il F. abbia redatto un articolo di cronaca estera, sulla situazione di Cipro turca, mancante del requisito della verità delle notizie potenzialmente diffamatorie inserite relative al S., avendo inserito nell’articolo, fuori contesto, un riferimento all’avv. S. che stabiliva una arbitraria quanto maliziosa connessione tra alcune vicende personali ed italiane del S., alcune delle quali sub iudice, e la situazione di Cipro, ed induceva il lettore a ipotizzare che l’avv. S. potesse essere stato nominato console onorario di Cipro proprio per la sua frequentazione con ambienti sospettati di essere un punto di congiunzione tra mafia e massoneria internazionale.
Tale inserimento veniva ritenuto dalla corte gratuito, fuori contesto all’interno di quel determinato articolo di cronaca estera, ed effettuato allo scopo ingiustificato di creare un collegamento screditante tra i fatti riferiti e la persona dell’avv. S.
La Corte, sempre partendo dal presupposto che il F. avesse redatto un articolo di cronaca, e che di diritto di cronaca giornalistica occorresse parlare, e non di esercizio del diritto di critica, motiva congruamente e diffusamente sulla mancanza, ai fini della applicazione della scriminante, del requisito della verità della notizia evidenziando che alcuni fatti, in sé veri (o almeno verificati) quali da un lato la nomina del S. a console onorario di Cipro turca, dall’altro essere questi massone affiliato alla loggia P2, nonché legale del capo della predetta, L.G. ed indicato in una pubblicazione come membro di altra loggia segreta sottoposta ad indagini di polizia perché sospettata di aderenze mafiose, erano stati accostati allo scopo di costruire una illazione diffamatoria, ovvero di lasciar intendere che la nomina del S. all’incarico istituzionale fosse dovuta non alle sue qualifiche professionali ma alle sue equivoche frequentazioni„ inducendo in definitiva il lettore ad ipotizzare che l’appellante potesse essere stato nominato console in quanto fiduciario di un gruppo politico, legato al narcotraffico.
A fronte di una motivazione così strutturata, peraltro solida e completa , il ricorso da un lato non critica idoneamente la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’articolo del F., per il suo taglio e per i suoi contenuti , costituisse esercizio del diritto di cronaca piuttosto che di critica, dall’altro neppure contesta idoneamente che la corte di merito abbia fatto cattivo uso delle norme sulla scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca avendo erroneamente escluso il requisito della verità della notizia.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di responsabilità del direttore del giornale per omesso controllo o per concorso nella condotta diffamatoria, nonché l’omessa motivazione in ordine al profilo qualificante della controversia relativo all’omesso controllo da parte del direttore.
I profili di inammissibilità già evidenziati a proposito del primo motivo sono presenti anche in riferimento a questo motivo, in quanto anche in questo caso la censura è generica e priva della indicazione delle norme che in concreto si assumono essere state erroneamente applicate.
I profili di inammissibilità possono essere superati, ma il motivo di ricorso è infondato. Come già più volte affermato da questa Corte, la responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza che si estrinseca nell’obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione; conseguentemente la responsabilità sussiste se il direttore omette il controllo nell’ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori (art. 57 c.p.) (Cass. n. 25157 del 2008).
L’omissione può essere espressione sia di consapevole volontà che di mera negligenza. Al di là dell’agevolazione colposa, il direttore concorre nel fatto diffamatorio se la sua condotta sia indirizzata a ledere l’altrui reputazione.
Il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con il giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell’ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo, nel qual caso risponderà a titolo di colpa, quanto nell’ipotesi in cui abbia concorso nel reato di diffamazione ai sensi dell’art. 110 cod. pen., nel qual caso risponderà per dolo.
Nella fattispecie in esame la responsabilità del F. si fonda sulla colpa. A tal proposito va chiarito che i poteri di controllo che devono essere esercitati dal direttore responsabile di un giornale non si esauriscono nell’esercizio di un adeguato controllo preventivo, che si esprime nella oculata scelta da parte del direttore responsabile per la redazione di una determinata inchiesta giornalistica di un giornalista che ritiene idoneo, ma anche nella vigilanza ex post, sui contenuti e sulle modalità di esposizione di essi nell’articolo destinato alla pubblicazione (oltre che sulla collocazione, sul risalto, sulla titolazione). Del controllo ex post fanno parte la verifica che sia stata riscontrata, a seconda dei casi, la verità dei fatti o la attendibilità delle fonti (non richiedendosi ovviamente che il direttore responsabile rinnovi tutta l’attività già svolta da parte del suo giornalista), e anche la verifica più delicata e più legata alla conoscenza dell’idoneità evocativa delle parole che deve avere un direttore di giornale volta a riscontrare se, come nel caso di specie, alcuni fatti esposti, in sé comprovatamente veri ed altri quanto meno attendibili non siano tali, per il loro utilizzo fuori contesto, o per la suggestione ed i collegamenti impliciti che l’espressione giornalistica deliberatamente utilizzata è idonea a creare nel lettore, ad essere in concreto diffamatori.
In questo caso, la preminenza del direttore responsabile gli consente e gli impone di intervenire tempestivamente richiedendo le modifiche adeguate per evitare di esporre un terzo ad un discredito ingiustificato e la configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all’autore, al giornale e a sé stesso. La indiscussa professionalità del giornalista che firma l’articolo e la sua esperienza della particolare materia approfondita non possono in ogni caso esimere il direttore responsabile dall’esercizio di questi poteri. Come è stato più volte affermato dalla cassazione penale, il controllo spettante al direttore responsabile non può esaurirsi in una mera «presa d’atto», ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l’assunzione di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti (Cass. pen. Sez. I, 19-092003, n. 47466) o, si può aggiungere, rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile. Nel caso di specie, pur avendo correttamente il F. esercitato il controllo ex ante, incaricando della redazione di una inchiesta sulla situazione di Cipro Turca un giornalista di grande professionalità e di comprovata pluriennale esperienza nel settore della politica estera, con una esperienza particolare sulla situazione turca, è mancato o non è stato adeguato il controllo ex post atteso che egli non ha avvertito che i riferimenti alle vicende personali del S., che avrebbero potuto trovare probabilmente una giustificata collocazione in una inchiesta sulla mafia siciliana o sul collegamento tra le logge massoniche siciliane e la mafia, assumevano una valenza ingiustificatamente denigratoria all’interno di un contesto che non si occupava di questo ma della situazione politica e sociale di Cipro.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in euro 2.600,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori.