Il danno da nascita indesiderata


La Corte di Cassazione, con sentenza 16754/12, in tema di danno da nascita indesiderata, ha introdotto per la prima volta una importante novità riconoscendo al soggetto nato con gravi patologie, destinate ad accompagnarlo per tutto l’arco della sua vita, la legittimazione a far valere il danno da vita malformata.

Tale principio è legato a 2 fattori:
1) violazione del diritto ad interrompere la gravidanza in caso di malformazione del feto;
2) responsabilità del medico per omessa informazione alla gestante.

Già con la Sentenza 589/99, la Corte di Cassazione aveva ricondotto nell’alveo contrattuale la responsabilità medica per violazione del dovere di informazione. Nel riparto dell’onere probatorio il paziente è chiamato a provare l’esistenza del contratto, l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del medico. Quest’ultimo, invece, solo che l’inadempimento non si è verificato o che non è stato rilevante.
In caso di malformazioni fetali, la donna dovrà provare che al momento del fatto, sussistevano le condizioni legali per l’aborto ma non che avrebbe abortito essendo sufficiente che alleghi che si sarebbe avvalsa di tale facoltà.

La Sentenza 16754/12 fa un ulteriore passo in avanti: a prescindere da una espressa volontà di interrompere la gravidanza, la verosimile insorgenza di patologie può essere desunta dalla specifica richiesta di esami idonei a rilevare la malformazione del feto.

Altra novità introdotta è la legittimazione attiva. Se la Sentenza 6735/2002 ha riconosciuto al padre del nascituro malformato la legittimazione ad agire per un risarcimento dei danni, la Sentenza 16754/12 ha esteso tale legittimazione anche ai fratelli e sorelle nonché al bambino nato con handicap, che può agire per il risarcimento del danno causato da una omessa o errata diagnosi prenatale. Sebbene il pregiudizio derivi dall’handicap e non dalla nascita, non può certamente negarsi la sussistenza di un rapporto di causalità tra errore medico e malattia: la nascita non si sarebbe verificata se l’errore non avesse impedito alla madre di interrompere la gravidanza. Il risarcimento sarà, dunque, giustificato dal fatto di essere costretti a vivere una esistenza difficile.

Per quanto concerne invece il quantum, il danno risarcibile non è solo quello alla salute ma anche economico legato alle spese di mantenimento di una persona nata con malformazioni ed è pari al differenziale tra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio sano e quella per il mantenimento di un figlio con gravi patologie.

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